Art. 38
Uso dei terreni in caso di integrazione posticipata del settore degli ortofrutticoli
In vigore dal 19 gen 2009
Uso dei terreni in caso di integrazione posticipata del settore degli ortofrutticoli
Se uno Stato membro da deciso di avvalersi della facoltà di cui all', secondo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003 (in seguito denominata «integrazione posticipata»), le parcelle situate nelle regioni a cui si applica tale decisione, fino a una data non posteriore al 31 dicembre 2010, possono non essere ammissibili se sono utilizzate per:
a)
la produzione di ortofrutticoli;
b)
la produzione di patate da consumo; o
c)
i vivai.
In caso di integrazione posticipata, gli Stati membri possono decidere di autorizzare colture intercalari sugli ettari ammissibili all'aiuto nel corso di un periodo massimo di tre mesi a decorrere dal 15 agosto di ogni anno. Tuttavia, su richiesta di uno Stato membro, tale data può essere modificata secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, per le regioni in cui i cereali sono abitualmente raccolti precocemente per motivi climatici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:73:oj#art-38