Art. 41

Riserva nazionale

In vigore dal 19 gen 2009
Riserva nazionale 1.   Ciascuno Stato membro costituisce una riserva nazionale che incorpora la differenza tra: a) il massimale determinato nell'allegato VIII del presente regolamento; e b) il valore totale dei diritti all'aiuto assegnati e dei massimali fissati a norma dell', paragrafo 2 e dell', paragrafo 3 del presente regolamento o, per il 2009, dei massimali fissati a norma dell', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003. 2.   Gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per assegnare, in via prioritaria, in base a criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, diritti all'aiuto agli agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola. 3.   Gli Stati membri che non applicano l', paragrafo 1, lettera c), possono utilizzare la riserva nazionale per calcolare, secondo criteri obiettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, i diritti all'aiuto per gli agricoltori di zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con delle forme di pubblico intervento, al fine di cautelarsi dal rischio che le terre siano abbandonate e/o di compensare gli agricoltori per gli svantaggi specifici di tali zone. 4.   Gli Stati membri utilizzano la riserva nazionale al fine di assegnare, secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, diritti all'aiuto agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare, che la Commissione definirà secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 5.   Nell'applicare il presente articolo gli Stati membri possono aumentare il valore unitario e/o il numero dei diritti dell'aiuto assegnati agli agricoltori.
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Riserva nazionale (Art. 41 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo