Art. 51
Disposizioni generali
In vigore dal 19 gen 2009
Disposizioni generali
1. Gli Stati membri che hanno concesso i pagamenti nel settore delle carni ovine e caprine, o i pagamenti per i bovini conformemente al titolo III, capitolo 5, sezione 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, possono decidere entro il 1o agosto 2009 di continuare a concedere tali pagamenti alle condizioni previste dalla presente sezione. Possono altresì decidere di fissare la parte della componente dei massimali nazionali destinata a concedere detti pagamenti ad un tasso più basso di quello fissato conformemente all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Se uno Stato membro non decide in tal senso i pagamenti devono essere integrati nel regime di pagamento unico dal 2010 conformemente all' del presente regolamento.
Nel caso di pagamenti per i bovini di cui all', paragrafo 2 del presente regolamento gli Stati membri possono altresì decidere entro il 1o agosto 2010 di non concedere tali pagamenti e di integrarli nel regime di pagamento unico dal 2011 conformemente all' del presente regolamento.
Se uno Stato membro ha escluso in tutto o in parte i pagamenti per i prodotti ortofrutticoli dal regime di pagamento unico, a norma dell'articolo 68 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, può:
a)
a partire dal 2010 concedere i pagamenti per i prodotti ortofrutticoli alle condizioni previste dalla presente sezione e a norma della decisione adottata in base all'articolo 68 ter, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 143 ter quarter, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003; o
b)
decidere, entro il 1o agosto 2009, di integrare i pagamenti per i prodotti ortofrutticoli esclusi dal regime di pagamento unico a norma dell'articolo 68 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel regime di pagamento unico conformemente all' del presente regolamento; o
c)
decidere, entro il 1o agosto 2009, di concedere il pagamento transitorio per i prodotti ortofrutticoli alle condizioni previste dalla presente sezione e a un tasso più basso di quello fissato a norma dell'articolo 68 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003.
I nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie, all'atto dell'introduzione del regime di pagamento unico, possono decidere di concedere i pagamenti di cui al paragrafo 1 alle condizioni previste dalla presente sezione. Nel caso del pagamento transitorio per i prodotti ortofrutticoli, i nuovi Stati membri che non hanno applicato l'articolo 143 ter quater del regolamento (CE) n. 1782/2003 non devono applicare l' del presente regolamento. Inoltre, nel caso del pagamento transitorio per i prodotti ortofrutticoli i nuovi Stati membri tengono conto, se opportuno, dell', paragrafo 3 del presente regolamento.
2. In funzione della scelta operata da ciascuno Stato membro, la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, un massimale per ciascuno dei pagamenti diretti di cui agli .
Detto massimale è pari alla componente di ciascun tipo di pagamento diretto nei massimali nazionali di cui all', moltiplicata per le percentuali di riduzione applicate dagli Stati membri a norma degli .
Storico versioni
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Proeli:reg:2009:73:oj#art-51