Art. 54

Pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli

In vigore dal 19 gen 2009
Pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli 1.   Fino al 31 dicembre 2011 gli Stati membri possono trattenere una percentuale pari al massimo al 50 % delle componenti dei massimali nazionali di cui all', corrispondente al sostegno per la produzione di pomodori. In tal caso e nei limiti del massimale stabilito a norma dell', paragrafo 2, gli Stati membri interessati corrispondono agli agricoltori un pagamento supplementare su base annua. Il pagamento supplementare è concesso agli agricoltori che producono pomodori alle condizioni previste al titolo IV, capitolo 1, sezione 8. 2.   Gli Stati membri possono trattenere: a) fino al 31 dicembre 2010, fino al 100 % della componente dei massimali nazionali di cui all' del presente regolamento corrispondente al sostegno delle colture di ortofrutticoli diverse dalle colture annuali elencate al terzo comma del presente paragrafo destinate all'industria di trasformazione e che erano ammissibili nel quadro dei regimi di sostegno di cui ai regolamenti (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 2202/96; e b) dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, fino al 75 % della componente dei massimali nazionali di cui all' del presente regolamento corrispondente al sostegno delle colture di ortofrutticoli diverse dalle colture annuali elencate al terzo comma del presente paragrafo destinate all'industria di trasformazione e che erano ammissibili nel quadro dei regimi di sostegno di cui al regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (25), e al regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (26). In tal caso e nei limiti del massimale stabilito a norma dell', paragrafo 2 del presente regolamento, gli Stati membri interessati versano agli agricoltori un pagamento supplementare su base annua. Il pagamento supplementare è concesso agli agricoltori che producono uno o più degli ortofrutticoli seguenti, come stabilito dallo Stato membro interessato, alle condizioni di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 8: a) fichi freschi, b) agrumi freschi, c) uve da tavola, d) pere, e) pesche e pesche noci e f) prugne da essiccazione (d'Ente). 3.   Le componenti dei massimali nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono elencate nell'allegato X.
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Pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli (Art. 54 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo