Art. 53
Pagamenti per i bovini
In vigore dal 19 gen 2009
Pagamenti per i bovini
1. Gli Stati membri che hanno applicato l', paragrafo 2, lettera a), punto i) del regolamento (CE) n. 1782/2003 e i nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie possono trattenere tutta o parte della componente dei massimali nazionali di cui all' del presente regolamento, corrispondente al premio per le vacche nutrici di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003. In questi casi versano agli agricoltori un pagamento supplementare su base annua.
Il pagamento supplementare è concesso per il mantenimento di vacche nutrici alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 1, sezione 11 del presente regolamento e nei limiti del massimale stabilito a norma dell', paragrafo 2 del presente regolamento.
2. Nel 2010 e nel 2011 gli Stati membri che hanno applicato l', paragrafo 1, l', paragrafo 2, lettera a), punto ii), o l', paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1782/2003 e i nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie possono trattenere tutta o parte della componente dei massimali nazionali di cui all' del presente regolamento corrispondente al premio all'abbattimento dei vitelli, al premio per la macellazione dei bovini diversi dai vitelli o al premio speciale per i bovini maschi. In questi casi versano un pagamento supplementare agli agricoltori. I pagamenti supplementari sono concessi per l'abbattimento dei vitelli, per la macellazione di bovini diversi dai vitelli e per il mantenimento dei bovini maschi, alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 1, sezione 11 del presente regolamento e nei limiti del massimale stabilito a norma dell', paragrafo 2 del presente regolamento.
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