Art. 55

Introduzione del regime di pagamento unico negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie

In vigore dal 19 gen 2009
Introduzione del regime di pagamento unico negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie 1.   Salvo se altrimenti disposto nel presente capitolo, il presente titolo si applica ai nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie previsto al titolo V, capitolo 2. L' e la sezione 1 del capitolo 2 non si applicano. 2.   Ogni nuovo Stato membro che abbia applicato il regime di pagamento unico per superficie assume le decisioni di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, entro il 1o agosto dell'anno che precede l'anno in cui applicherà per la prima volta il regime di pagamento unico. 3.   Eccettuate la Bulgaria e la Romania, ogni nuovo Stato membro che abbia applicato il regime di pagamento unico per superficie può prevedere che, in aggiunta alle condizioni di ammissibilità stabilite dall', paragrafo 2, si intenda per «ettari ammissibili» qualsiasi superficie agricola dell'azienda mantenuta in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, a prescindere dal fatto che a tale data fosse o meno in produzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:73:oj#art-55

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Introduzione del regime di pagamento unico negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie (Art. 55 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo