Art. 57

Riserva nazionale

In vigore dal 19 gen 2009
Riserva nazionale 1.   Ogni nuovo Stato membro attua una riduzione percentuale lineare del suo massimale nazionale di cui all' al fine di costituire una riserva nazionale. 2.   I nuovi Stati membri utilizzano la riserva nazionale per attribuire, secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, diritti all'aiuto agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare, che sarà definita dalla Commissione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 3.   Nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, i nuovi Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per assegnare, secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, diritti all'aiuto agli agricoltori di settori specifici, che si trovano in una situazione particolare in seguito al passaggio al regime di pagamento unico. 4.   I nuovi Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per assegnare diritti all'aiuto, secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, agli agricoltori che hanno iniziato l'attività agricola dopo il 1o gennaio del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico e che non hanno ricevuto alcun pagamento diretto in tale anno. 5.   I nuovi Stati membri che non applicano l', paragrafo 1, lettera c), possono utilizzare la riserva nazionale per assegnare diritti all'aiuto, secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, agli agricoltori di zone in cui si applicano programmi di ristrutturazione e sviluppo connessi con una delle forme di pubblico intervento al fine di cautelarsi dal rischio che le terre siano abbandonate e di compensare gli agricoltori per gli svantaggi specifici di tali zone. 6.   Ai fini dell'applicazione dei paragrafi da 2 a 5, i nuovi Stati membri possono aumentare il valore unitario dei diritti all'aiuto detenuti dagli agricoltori interessati, nei limiti di 5 000 EUR, o possono assegnare loro nuovi diritti all'aiuto. 7.   I nuovi Stati membri attuano riduzioni lineari dei diritti all'aiuto se la loro riserva nazionale non è sufficiente a coprire i casi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
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Riserva nazionale (Art. 57 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo