Art. 59

Assegnazione di diritti all'aiuto

In vigore dal 19 gen 2009
Assegnazione di diritti all'aiuto 1.   Gli agricoltori ricevono diritti all'aiuto il cui valore unitario è calcolato dividendo il massimale nazionale applicabile di cui all' dopo la riduzione di cui all' per il numero di diritti all'aiuto stabiliti a livello nazionale a norma del paragrafo 2 del presente articolo. 2.   Tranne in casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali, il numero di diritti all'aiuto per agricoltore è pari al numero di ettari che ha dichiarato a norma dell', paragrafo 1, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. 3.   In deroga al paragrafo 2, i nuovi Stati membri possono decidere, tranne in casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali, che il numero di diritti all'aiuto per agricoltore sia pari al numero medio annuo di tutti gli ettari che durante uno o più anni di un periodo rappresentativo che sarà fissato dallo Stato membro, ma non oltre il 2008, hanno conferito un diritto al pagamento unico per superficie. Tuttavia, allorché un agricoltore ha iniziato un'attività agricola nel corso del periodo rappresentativo, il numero medio di ettari si basa sui diritti che gli sono stati assegnati nell'anno o negli anni civili durante i quali ha esercitato l'attività agricola.
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Assegnazione di diritti all'aiuto (Art. 59 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo