Art. 56
Domande di sostegno
In vigore dal 19 gen 2009
Domande di sostegno
1. Gli agricoltori presentano domanda di sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico entro una data che sarà stabilita dai nuovi Stati membri, non posteriore al 15 maggio.
2. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, i diritti all'aiuto sono assegnati soltanto agli agricoltori che hanno presentato domanda nell'ambito del regime di pagamento unico entro il 15 maggio del primo anno di applicazione di tale regime.
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