Art. 128
Pagamento transitorio distinto per i prodotti ortofrutticoli
In vigore dal 19 gen 2009
Pagamento transitorio distinto per i prodotti ortofrutticoli
1. I nuovi Stati membri che si sono avvalsi della facoltà prevista all'articolo 143 ter quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono conservare fino al 31 dicembre 2011, a norma della decisione adottata nel 2007, fino al 50 % della componente dei massimali nazionali di cui all' del presente regolamento che corrisponde ai pomodori del codice NC 0702 00 00 .
In tal caso e nei limiti del massimale stabilito secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 del presente regolamento, gli Stati membri interessati effettuano, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.
Il pagamento supplementare è versato agli agricoltori che producono pomodori alle condizioni previste al titolo IV, capitolo 1, sezione 8, del presente regolamento.
2. I nuovi Stati membri che si sono avvalsi della facoltà prevista all'articolo 143 ter quater, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono conservare, conformemente alla decisione adottata nel 2007:
a)
fino al 31 dicembre 2010, fino al 100 % della componente dei massimali nazionali di cui all' del presente regolamento corrispondente alle colture di ortofrutticoli diverse dalle colture annuali elencate all', paragrafo 2, terzo comma del presente regolamento;
b)
dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, fino al 75 % della componente dei massimali nazionali di cui all' del presente regolamento corrispondente alle colture di ortofrutticoli diverse dalle colture annuali elencate all', paragrafo 2, terzo comma del presente regolamento.
In tal caso e nei limiti del massimale stabilito secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento, gli Stati membri interessati effettuano, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.
Il pagamento supplementare è corrisposto agli agricoltori che producono uno o più degli ortofrutticoli, quali determinati dagli Stati membri interessati, di cui all', paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento.
3. I nuovi Stati membri che si sono avvalsi delle facoltà previste all'articolo 143 ter quater del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono decidere entro il 1o agosto 2009 di rivedere la decisione adottata nel 2007 al fine di:
a)
integrare integralmente o parzialmente tali pagamenti nel regime di pagamento unico per superficie. In tal caso, in deroga all' del presente regolamento, gli importi interessati sono inclusi nella dotazione finanziaria annuale di cui all', paragrafo 1 del presente regolamento, oppure
b)
integrare integralmente o parzialmente tali pagamenti nel pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli di cui all' del presente regolamento. In tal caso, il nuovo pagamento è concesso in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali quelli stabiliti nell'allegato IX, punto A.2 del presente regolamento e in riferimento a un periodo rappresentativo che si conclude nel 2008.
Storico versioni
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