Art. 126
Pagamento distinto per lo zucchero
In vigore dal 19 gen 2009
Pagamento distinto per lo zucchero
1. I nuovi Stati membri che si sono avvalsi della facoltà prevista all'articolo 143 ter bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 concedono un pagamento distinto per lo zucchero agli agricoltori ammissibili a titolo del regime di pagamento unico per superficie. Tale pagamento è accordato sulla base dei criteri adottati dagli Stati membri interessati nel 2006 e 2007.
2. Il pagamento distinto per lo zucchero è concesso entro i limiti dei massimali stabiliti nell'allegato XV.
3. In deroga al paragrafo 2, ogni nuovo Stato membro interessato può decidere entro il 31 marzo dell'anno per il quale è concesso il pagamento distinto per lo zucchero, in base a criteri oggettivi, di applicare per il pagamento distinto per lo zucchero un massimale inferiore a quello indicato nell'allegato XV. Qualora la somma degli importi stabiliti a norma del paragrafo 1 superi il massimale deciso dal nuovo Stato membro in questione, l'importo annuo da concedere agli agricoltori è ridotto in proporzione.
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