Art. 124

Superficie soggetta al regime di pagamento unico per superficie

In vigore dal 19 gen 2009
Superficie soggetta al regime di pagamento unico per superficie 1.   La superficie agricola di un nuovo Stato membro diverso dalla Bulgaria e dalla Romania soggetta al regime di pagamento unico per superficie è la parte della sua superficie agricola utilizzata che è stata mantenuta in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, a prescindere dal fatto che fosse o meno in produzione a tale data e, se del caso, adeguata conformemente ai criteri oggettivi e non discriminatori che saranno stabiliti dal nuovo Stato membro previa approvazione della Commissione. Ai fini del presente titolo, per «superficie agricola utilizzata» si intende la superficie complessiva occupata da seminativi, pascoli permanenti, colture permanenti e orti, come stabilito a fini statistici dalla Commissione. Per la Bulgaria e la Romania la superficie agricola soggetta al regime di pagamento unico per superficie è la parte della superficie agricola utilizzata che è stata mantenuta in buone condizioni agronomiche, a prescindere dal fatto che sia o meno in produzione, se del caso adeguata conformemente ai criteri oggettivi e non discriminatori che saranno stabiliti dalla Bulgaria o dalla Romania previa approvazione della Commissione. 2.   Ai fini dell'erogazione di pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie, sono ammissibili tutte le parcelle agricole che rispondono ai criteri di cui al paragrafo 1, nonché le parcelle agricole coltivate a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41 ) che sono state mantenute in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania sono ammissibili tutte le parcelle agricole che rispondono ai criteri di cui al paragrafo 1, nonché le parcelle agricole coltivate a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41 ). Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le parcelle di cui al primo comma devono essere a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è successiva alla data fissata dal medesimo per la modifica della domanda di aiuto. La dimensione minima della superficie ammissibile per azienda per la quale possono essere richiesti pagamenti è di 0,3 ha. Tuttavia, ciascun nuovo Stato membro può decidere, in base a criteri oggettivi e previa approvazione della Commissione, di aumentare la dimensione minima, ma in modo che non superi 1 ha. 3.   Non esiste alcun obbligo di produrre o di utilizzare i fattori di produzione. Tuttavia, gli agricoltori possono utilizzare le superfici di cui al paragrafo 4 del presente articolo per qualsiasi fine agricolo. In caso di produzione di canapa si applica l'. 4.   Tutte le superfici che beneficiano di pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'. 5.   Gli agricoltori che ricevono pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato II conformemente al seguente calendario: a) i criteri di cui all'allegato II, punto A si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009; b) i criteri di cui all'allegato II, punto B si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2011; c) i criteri di cui all'allegato II, punto C si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2013. 6.   Per la Bulgaria e la Romania l'applicazione degli è facoltativa fino al 31 dicembre 2011 nella misura in cui tali disposizioni riguardano i criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1o gennaio 2012 gli agricoltori che ricevono pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie in tali Stati membri ottemperano ai criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato II conformemente al seguente calendario: a) i criteri di cui all'allegato II, punto A si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012; b) i criteri di cui all'allegato II, punto B si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014; c) i criteri di cui all'allegato II, punto C si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016. 7.   I nuovi Stati membri possono altresì avvalersi delle facoltà di cui ai paragrafi 5 e 6 nel caso in cui decidano di mettere fine all'applicazione del regime di pagamento unico per superficie prima del termine del periodo di applicazione di cui all', paragrafo 3. 8.   L'applicazione del regime di pagamento unico per superficie lascia del tutto impregiudicato l'obbligo, per i nuovi Stati membri, di attuare le norme comunitarie in materia di identificazione e registrazione degli animali previste dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal regolamento (CE) n. 21/2004.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:73:oj#art-124

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Superficie soggetta al regime di pagamento unico per superficie (Art. 124 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo