Art. 122
Regime di pagamento unico per superficie
In vigore dal 19 gen 2009
Regime di pagamento unico per superficie
1. I nuovi Stati membri che hanno deciso di sostituire i pagamenti diretti, ad eccezione per gli anni 2009, 2010 e 2011 del pagamento transitorio per i frutti rossi istituito al titolo IV, capitolo 1, sezione 9 del presente regolamento e per l'anno 2009 dell'aiuto per le colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con un regime di pagamento unico per superficie concedono un aiuto agli agricoltori a norma del presente articolo.
2. Il pagamento unico per superficie è accordato su base annuale. Esso è calcolato dividendo la dotazione finanziaria annuale, stabilita a norma dell', per la superficie agricola di ciascun nuovo Stato membro, determinata a norma dell'.
3. Il regime di pagamento unico per superficie è disponibile fino al 31 dicembre 2013. I nuovi Stati membri comunicano alla Commissione l'intenzione di porre fine all'applicazione del regime entro il 1o agosto dell'ultimo anno di applicazione.
4. Alla fine del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie si applicano i pagamenti diretti conformemente alle norme comunitarie applicabili e in base a parametri quantitativi, quali superfici di base, massimali dei premi e quantitativi massimi garantiti, specificati negli atti di adesione del 2003 e del 2005 e nella successiva normativa comunitaria per ciascun pagamento diretto. Successivamente si applicano le percentuali fissate nell' del presente regolamento per gli anni pertinenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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