Art. 123

Dotazione finanziaria annuale

In vigore dal 19 gen 2009
Dotazione finanziaria annuale 1.   Per ciascun nuovo Stato membro la Commissione stabilisce una dotazione finanziaria annuale pari alla somma dei fondi che sarebbero disponibili nell'anno civile in questione per la concessione di pagamenti diretti nel nuovo Stato membro. La dotazione finanziaria annuale è stabilita conformemente alle norme comunitarie applicabili e in base a parametri quantitativi, quali superfici di base, massimali dei premi e quantitativi massimi garantiti, specificati negli atti di adesione del 2003 e del 2005 e nella successiva normativa comunitaria per ciascun pagamento diretto. La dotazione finanziaria annuale è adeguata ricorrendo alla percentuale pertinente indicata all' per l'introduzione graduale dei pagamenti diretti, eccetto per gli importi disponibili a norma dell'allegato XV o in base alla differenza tra tali importi o gli importi corrispondenti al settore degli ortofrutticoli e quelli effettivamente applicati, di cui all', paragrafo 1. 2.   Qualora in un determinato anno i pagamenti unici per superficie in un nuovo Stato membro superino la sua dotazione finanziaria annuale, l'importo nazionale per ettaro applicabile in tale nuovo Stato membro è ridotto proporzionalmente applicando un coefficiente di riduzione.
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Dotazione finanziaria annuale (Art. 123 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo