Art. 120
Aiuti nazionali per la frutta a guscio
In vigore dal 19 gen 2009
Aiuti nazionali per la frutta a guscio
1. A decorrere dal 2012 o, ove si applichi l', se il pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al presente titolo, capitolo 1, sezione 4 è integrato nel regime di pagamento unico, gli Stati membri possono concedere aiuti nazionali fino a un massimo di 120,75 EUR all'anno per ettaro agli agricoltori che producono i seguenti prodotti:
a)
mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e 0802 12 ;
b)
nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e 0802 22 ;
c)
noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 e 0802 32 ;
d)
pistacchi di cui al codice NC 0802 50 ;
e)
carrube di cui al codice NC 1212 10 10 .
2. Gli aiuti nazionali possono essere erogati soltanto per una superficie massima di:
Stato membro
Superficie massima
(ha)
Belgio
100
Bulgaria
11 984
Germania
1 500
Grecia
41 100
Spagna
568 200
Francia
17 300
Italia
130 100
Cipro
5 100
Lussemburgo
100
Ungheria
2 900
Paesi Bassi
100
Polonia
4 200
Portogallo
41 300
Romania
1 645
Slovenia
300
Slovacchia
3 100
Regno Unito
100
3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione degli aiuti nazionali all'appartenenza degli agricoltori ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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