Art. 120

Aiuti nazionali per la frutta a guscio

In vigore dal 19 gen 2009
Aiuti nazionali per la frutta a guscio 1.   A decorrere dal 2012 o, ove si applichi l', se il pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al presente titolo, capitolo 1, sezione 4 è integrato nel regime di pagamento unico, gli Stati membri possono concedere aiuti nazionali fino a un massimo di 120,75 EUR all'anno per ettaro agli agricoltori che producono i seguenti prodotti: a) mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e 0802 12 ; b) nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e 0802 22 ; c) noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 e 0802 32 ; d) pistacchi di cui al codice NC 0802 50 ; e) carrube di cui al codice NC 1212 10 10 . 2.   Gli aiuti nazionali possono essere erogati soltanto per una superficie massima di: Stato membro Superficie massima (ha) Belgio 100 Bulgaria 11 984 Germania 1 500 Grecia 41 100 Spagna 568 200 Francia 17 300 Italia 130 100 Cipro 5 100 Lussemburgo 100 Ungheria 2 900 Paesi Bassi 100 Polonia 4 200 Portogallo 41 300 Romania 1 645 Slovenia 300 Slovacchia 3 100 Regno Unito 100 3.   Gli Stati membri possono subordinare la concessione degli aiuti nazionali all'appartenenza degli agricoltori ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.
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Aiuti nazionali per la frutta a guscio (Art. 120 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo