Art. 119
Sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE del Consiglio
In vigore dal 19 gen 2009
Sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE del Consiglio
1. Qualora sia riscontrata, a norma delle pertinenti disposizioni della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (34), la presenza di residui di sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali (35) o di residui di sostanze autorizzate in base a tale direttiva ma utilizzate illecitamente in un animale appartenente al patrimonio bovino di un agricoltore, o qualora una sostanza o un prodotto non autorizzati, o una sostanza o un prodotto autorizzati in applicazione della direttiva 96/22/CE ma detenuti illecitamente, siano rinvenuti nell'azienda di tale agricoltore sotto qualsiasi forma, quest'ultimo è escluso, per l'anno civile dell'accertamento, dal beneficio degli importi previsti nella presente sezione.
In caso di recidiva il periodo di esclusione può, secondo la gravità dell'infrazione, essere prolungato fino a cinque anni a decorrere dall'anno di accertamento della recidiva.
2. Qualora il proprietario o il detentore degli animali ostacoli l'esecuzione delle ispezioni e il prelievo dei campioni necessari ai fini dell'applicazione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui o lo svolgimento delle operazioni di indagine e di controllo previste nella direttiva 96/23/CE, si applicano le sanzioni previste nel paragrafo 1.
Storico versioni
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