Art. 127
Pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli
In vigore dal 19 gen 2009
Pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli
1. I nuovi Stati membri che si sono avvalsi della facoltà prevista all'articolo 143 ter ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 concedono un pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli agli agricoltori ammissibili al regime di pagamento unico per superficie. Il pagamento è accordato secondo i criteri adottati dagli Stati membri interessati nel 2007.
2. Il pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli è concesso entro i limiti della componente del massimale nazionale di cui all' del presente regolamento corrispondente ai prodotti ortofrutticoli o, se un nuovo Stato membro si è avvalso della facoltà prevista all'articolo 143 ter ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sulla base di un massimale inferiore.
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