Art. 129
Pagamento distinto per i frutti rossi
In vigore dal 19 gen 2009
Pagamento distinto per i frutti rossi
1. In deroga all', i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere, entro il 1o agosto 2011, di concedere a decorrere dal 2012 un pagamento distinto per i frutti rossi. Tale pagamento è concesso sulla base di criteri obiettivi e non discriminatori, quali i pagamenti ricevuti nell'ambito del pagamento transitorio per i frutti rossi di cui all' e in riferimento a un periodo rappresentativo che sarà fissato da tale Stato membro ma non oltre il 2008.
2. Il pagamento distinto per i frutti rossi è concesso entro i limiti degli importi di cui all'allegato XII corrispondenti al pagamento per i frutti rossi.
3. Nel 2012 gli Stati membri che applicano il presente articolo possono concedere un aiuto nazionale oltre al pagamento distinto per i frutti rossi. L'importo totale dell'aiuto comunitario e nazionale non supera i seguenti massimali:
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Bulgaria: 960 000 EUR,
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Lettonia: 160 000 EUR,
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Lituania: 240 000 EUR,
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Ungheria: 680 000 EUR,
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Polonia: 19 200 000 EUR.
Storico versioni
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