Art. 131
Sostegno specifico
In vigore dal 19 gen 2009
Sostegno specifico
1. I nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere, entro il 1o agosto 2009, il 1o agosto 2010 o il 1o agosto 2011 di utilizzare, a decorrere dall'anno successivo a tale decisione, fino al 10 % dei rispettivi massimali nazionali di cui all' per concedere un sostegno agli agricoltori come indicato all', paragrafo 1 e a norma del capitolo 5 del titolo III, a seconda dei casi.
2. In deroga all', paragrafo 4, lettera c), il sostegno alle misure di cui all', paragrafo 1, lettera c), assume la forma di un aumento degli importi per ettaro erogati nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie.
L', paragrafo 3, secondo comma non si applica ai nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie.
3. In deroga all', paragrafo 6, i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie di cui all' attingono le risorse necessarie per l'erogazione del sostegno di cui al paragrafo 1:
a)
riducendo la loro dotazione finanziaria annuale di cui all' e/o
b)
operando una riduzione lineare dei pagamenti diretti diversi da quelli del regime di pagamento unico per superficie.
4. Gli importi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Detti importi sono detratti dalle dotazioni finanziarie annuali di cui all', paragrafo 1, dei nuovi Stati membri interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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