Art. 132

Pagamenti diretti nazionali integrativi e pagamenti diretti

In vigore dal 19 gen 2009
Pagamenti diretti nazionali integrativi e pagamenti diretti 1.   Ai fini del presente articolo, per «regime nazionale analogo alla PAC» si intende qualsiasi regime nazionale di pagamenti diretti applicabile prima della data di adesione dei nuovi Stati membri, in base al quale il sostegno era concesso agli agricoltori per la produzione interessata da uno dei pagamenti diretti. 2.   Fatta salva l'autorizzazione della Commissione, i nuovi Stati membri hanno la possibilità di integrare i pagamenti diretti a) per tutti i pagamenti diretti, fino a 30 punti percentuali oltre il livello applicabile di cui all' nell'anno in questione. Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania si applicano le seguenti percentuali: il 65 % del livello dei pagamenti diretti raggiunto nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 nel 2009 e, a decorrere dal 2010, fino a 50 punti percentuali oltre il livello applicabile di cui all', secondo comma, nell'anno in questione. Tuttavia, nel settore della fecola di patate, la Repubblica ceca può integrare i pagamenti diretti fino al 100 % del livello applicabile negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri. Per i pagamenti diretti di cui al titolo IV, capitolo 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i nuovi Stati membri possono integrare i pagamenti diretti fino al 100 %. Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, si applicano le seguenti percentuali massime: 95 % nel 2009 e 100 % a partire dal 2010; oppure b) i) per i pagamenti diretti diversi dal regime di pagamento unico, il livello complessivo del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto in base ai singoli prodotti nel nuovo Stato membro, nell'anno civile 2003, conformemente ad un regime nazionale analogo alla PAC, maggiorato di 10 punti percentuali. Tuttavia per la Lituania l'anno di riferimento è l'anno civile 2002. Per la Bulgaria e la Romania l'anno di riferimento è l'anno civile 2006. Per la Slovenia la maggiorazione è di 25 punti percentuali; ii) per quanto riguarda il regime di pagamento unico, l'importo complessivo degli aiuti diretti integrativi nazionali che possono essere concessi da un nuovo Stato membro per un dato anno è limitato da una dotazione finanziaria specifica. Tale dotazione è pari alla differenza tra: — l'importo complessivo del sostegno nazionale diretto analogo alla PAC che sarebbe disponibile nel nuovo Stato membro in relazione all'anno civile 2003 oppure, nel caso della Lituania, all'anno civile 2002, maggiorato ogni volta di 10 punti percentuali. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania l'anno di riferimento è l'anno civile 2006. Per la Slovenia la maggiorazione è di 25 punti percentuali, e — il massimale nazionale del nuovo Stato membro specificato nell'allegato VIII, adeguato, se del caso, a norma dell', paragrafo 2. Ai fini del calcolo dell'importo complessivo di cui al primo trattino della presente lettera sono inclusi i pagamenti diretti nazionali o i loro elementi costitutivi corrispondenti ai pagamenti diretti comunitari o ai loro elementi costitutivi, presi in considerazione ai fini del calcolo del massimale effettivo del nuovo Stato membro interessato a norma dell' e dell', paragrafo 2. Per ciascun pagamento diretto i nuovi Stati membri possono scegliere di applicare la lettera a) oppure la lettera b) del primo comma. Il sostegno diretto complessivo che può essere erogato ad un agricoltore nei nuovi Stati membri dopo l'adesione nell'ambito del pertinente pagamento diretto, compresi tutti i pagamenti diretti nazionali integrativi, non supera il livello del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe diritto in base al corrispondente regime di pagamento diretto applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri a decorrere dal 2012, tenuto conto dell'applicazione dell' in combinato disposto con l'. 3.   Cipro può integrare l'aiuto diretto versato ad un agricoltore nell'ambito dei pagamenti diretti per i regimi di sostegno elencati nell'allegato I a concorrenza del livello complessivo di sostegno che l'agricoltore avrebbe avuto diritto di ricevere a Cipro nel 2001. Le autorità cipriote provvedono a che il sostegno diretto complessivo erogato a Cipro ad un agricoltore dopo l'adesione nell'ambito del pertinente pagamento diretto, compresi tutti i pagamenti diretti nazionali integrativi, non superi in alcun caso il livello del sostegno diretto al quale un agricoltore avrebbe diritto in base al corrispondente regime di pagamento diretto nel pertinente anno negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri. Gli importi complessivi dell'aiuto nazionale integrativo da erogare sono indicati nell'allegato XVI. L'aiuto nazionale integrativo da erogare è soggetto agli adeguamenti che possono rendersi necessari a motivo degli sviluppi della PAC. I paragrafi 2 e 5 non si applicano a Cipro. 4.   I nuovi Stati membri che decidano di applicare il regime di pagamento unico per superficie possono concedere aiuti diretti nazionali integrativi alle condizioni di cui ai paragrafi 5 e 8. 5.   L'importo complessivo dell'aiuto nazionale integrativo erogato nell'anno considerato nell'applicare il regime di pagamento unico per superficie può essere limitato da una dotazione finanziaria specifica per (sotto)settore, purché tale dotazione specifica possa riguardare unicamente: a) i pagamenti diretti abbinati al regime di pagamento unico; e/o b) per il 2009, uno o più dei pagamenti diretti che sono o possono essere esclusi dal regime di pagamento unico a norma dell', paragrafo 2 del regolamento (CE) n 1782/2003 o che possono essere oggetto dell'attuazione parziale di cui all', paragrafo 2 di tale regolamento; c) a decorrere dal 2010, uno o più dei pagamenti diretti che possono essere oggetto dell'attuazione parziale o del sostegno specifico di cui all', paragrafo 2 e all' del presente regolamento. Tale dotazione è pari alla differenza tra: a) l'importo complessivo del sostegno per (sotto)settore risultante dall'applicazione del paragrafo 2, primo comma, lettere a) o b) come appropriato, e b) l'importo complessivo del sostegno diretto che sarebbe disponibile nel nuovo Stato membro di cui trattasi, per lo stesso (sotto)settore nell'anno in questione, in base al regime di pagamento unico per superficie. 6.   Il nuovo Stato membro può decidere, in base a criteri oggettivi e previa autorizzazione della Commissione, in merito agli importi dell'aiuto complementare nazionale da erogare. 7.   L'autorizzazione da parte della Commissione: a) in caso di applicazione del paragrafo 2, primo comma, lettera b), precisa i pertinenti regimi nazionali di pagamento diretto analoghi alla PAC; b) definisce il livello massimo dell'aiuto nazionale integrativo erogabile, la percentuale dell'aiuto nazionale integrativo e, se del caso, le condizioni per la sua concessione; c) è concessa fatti salvi gli adeguamenti che possono rendersi necessari a motivo degli sviluppi della PAC. 8.   Non sono concessi pagamenti o aiuti nazionali integrativi per attività agricole per le quali non siano disposti pagamenti diretti negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri.
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Pagamenti diretti nazionali integrativi e pagamenti diretti (Art. 132 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo