Art. 130
Disposizioni comuni relative ai pagamenti distinti
In vigore dal 19 gen 2009
Disposizioni comuni relative ai pagamenti distinti
1. I fondi resi disponibili per la concessione dei pagamenti di cui agli non sono inclusi nella dotazione finanziaria annuale di cui all', paragrafo 1. Tuttavia, qualora si applichi l', paragrafo 3, la differenza tra il massimale indicato nell'allegato XV e quello effettivamente applicato è inclusa nella dotazione finanziaria annuale di cui all', paragrafo 1.
2. L' non si applica ai pagamenti distinti di cui agli . Tranne nel caso della Bulgaria e della Romania, l' non si applica ai pagamenti distinti di cui all'.
3. In caso di successione o anticipo di successione il pagamento distinto per lo zucchero di cui all', il pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all' e il pagamento distinto per i frutti rossi di cui all' è concesso all'agricoltore che ha ereditato l'azienda, a condizione che il medesimo sia ammissibile al regime di pagamento unico per superficie.
Storico versioni
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