Art. 98

Pagamento per i frutti rossi

In vigore dal 19 gen 2009
Pagamento per i frutti rossi 1.   Fino al 31 dicembre 2011 è concesso un aiuto transitorio alla superficie ai produttori di fragole del codice NC 0810 10 00 e di lamponi del codice NC 0810 20 10 destinati all'industria di trasformazione, alle condizioni di cui alla presente sezione («pagamento transitorio per i frutti rossi»). 2.   Il pagamento transitorio per i frutti rossi è concesso unicamente per le superfici la cui produzione è disciplinata da un contratto di trasformazione in uno dei prodotti elencati all', paragrafo 1, lettera j) del regolamento (CE) n. 1234/2007. 3.   L'importo del pagamento transitorio per i frutti rossi è fissato a 230 EUR/ha. 4.   Gli Stati membri possono erogare un aiuto nazionale complementare al pagamento transitorio per i frutti rossi. L'importo totale dell'aiuto comunitario e nazionale non è superiore a 400 EUR/ha. 5.   Il pagamento transitorio per i frutti rossi è versato soltanto per le superfici nazionali massime garantite assegnate agli Stati membri come segue: Stato membro Superficie nazionale massima garantita (ha) Bulgaria 2 400 Ungheria 1 700 Lettonia 400 Lituania 600 Polonia 48 000 Se la superficie ammissibile all'aiuto in un determinato Stato membro e in un determinato anno supera la superficie nazionale massima garantita, l'importo del pagamento transitorio per i frutti rossi di cui al paragrafo 3 è ridotto proporzionalmente al superamento della superficie nazionale massima garantita. 6.   Gli non si applicano al pagamento transitorio per i frutti rossi.
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