Art. 98
Pagamento per i frutti rossi
In vigore dal 19 gen 2009
Pagamento per i frutti rossi
1. Fino al 31 dicembre 2011 è concesso un aiuto transitorio alla superficie ai produttori di fragole del codice NC 0810 10 00 e di lamponi del codice NC 0810 20 10 destinati all'industria di trasformazione, alle condizioni di cui alla presente sezione («pagamento transitorio per i frutti rossi»).
2. Il pagamento transitorio per i frutti rossi è concesso unicamente per le superfici la cui produzione è disciplinata da un contratto di trasformazione in uno dei prodotti elencati all', paragrafo 1, lettera j) del regolamento (CE) n. 1234/2007.
3. L'importo del pagamento transitorio per i frutti rossi è fissato a 230 EUR/ha.
4. Gli Stati membri possono erogare un aiuto nazionale complementare al pagamento transitorio per i frutti rossi. L'importo totale dell'aiuto comunitario e nazionale non è superiore a 400 EUR/ha.
5. Il pagamento transitorio per i frutti rossi è versato soltanto per le superfici nazionali massime garantite assegnate agli Stati membri come segue:
Stato membro
Superficie nazionale massima garantita
(ha)
Bulgaria
2 400
Ungheria
1 700
Lettonia
400
Lituania
600
Polonia
48 000
Se la superficie ammissibile all'aiuto in un determinato Stato membro e in un determinato anno supera la superficie nazionale massima garantita, l'importo del pagamento transitorio per i frutti rossi di cui al paragrafo 3 è ridotto proporzionalmente al superamento della superficie nazionale massima garantita.
6. Gli non si applicano al pagamento transitorio per i frutti rossi.
Storico versioni
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