Art. 99
Campo di applicazione
In vigore dal 19 gen 2009
Campo di applicazione
Qualora si applichi l', gli Stati membri concedono, su base annua, premi e premi supplementari agli agricoltori che allevano ovini e caprini, alle condizioni stabilite nella presente sezione, salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:73:oj#art-99