Art. 99

Campo di applicazione

In vigore dal 19 gen 2009
Campo di applicazione Qualora si applichi l', gli Stati membri concedono, su base annua, premi e premi supplementari agli agricoltori che allevano ovini e caprini, alle condizioni stabilite nella presente sezione, salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento.
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Campo di applicazione (Art. 99 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo