Art. 97

Importo dell'aiuto ed ammissibilità

In vigore dal 19 gen 2009
Importo dell'aiuto ed ammissibilità 1.   Gli Stati membri determinano l'importo dell'aiuto per ettaro di coltura di pomodori e di ciascun prodotto ortofrutticolo di cui all', paragrafo 2, terzo comma, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. 2.   L'importo totale dell'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è in alcun caso superiore al massimale determinato a norma dell', paragrafo 2, o dell'. 3.   L'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concesso unicamente per le superfici la cui produzione è disciplinata da un contratto di trasformazione in uno dei prodotti elencati all', paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 1234/2007. 4.   Gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo ad altri criteri oggettivi e non discriminatori, tra cui l'appartenenza dell'agricoltore ad un'organizzazione o ad un gruppo di produttori riconosciuti rispettivamente ai sensi degli articoli 125 ter o 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007.
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Importo dell'aiuto ed ammissibilità (Art. 97 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo