Art. 97
Importo dell'aiuto ed ammissibilità
In vigore dal 19 gen 2009
Importo dell'aiuto ed ammissibilità
1. Gli Stati membri determinano l'importo dell'aiuto per ettaro di coltura di pomodori e di ciascun prodotto ortofrutticolo di cui all', paragrafo 2, terzo comma, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
2. L'importo totale dell'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è in alcun caso superiore al massimale determinato a norma dell', paragrafo 2, o dell'.
3. L'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concesso unicamente per le superfici la cui produzione è disciplinata da un contratto di trasformazione in uno dei prodotti elencati all', paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
4. Gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo ad altri criteri oggettivi e non discriminatori, tra cui l'appartenenza dell'agricoltore ad un'organizzazione o ad un gruppo di produttori riconosciuti rispettivamente ai sensi degli articoli 125 ter o 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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