Art. 95

Importo dell'aiuto

In vigore dal 19 gen 2009
Importo dell'aiuto L'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero è espresso in tonnellate di zucchero bianco di qualità standard. L'importo dell'aiuto è pari a metà dell'importo ottenuto dividendo il massimale di cui all'allegato XV del presente regolamento attribuito per l'anno corrispondente allo Stato membro interessato per il totale della quota di zucchero e di sciroppo di inulina fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006. Tranne che in Bulgaria e in Romania, gli del presente regolamento non si applicano all'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero.
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Importo dell'aiuto (Art. 95 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo