Art. 97 · Importo dell'aiuto ed ammissibilità

Art. 97

Importo dell'aiuto ed ammissibilità

In vigore dal 19 gen 2009
Importo dell'aiuto ed ammissibilità 1.   Gli Stati membri determinano l'importo dell'aiuto per ettaro di coltura di pomodori e di ciascun prodotto ortofrutticolo di cui all', paragrafo 2, terzo comma, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. 2.   L'importo totale dell'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è in alcun caso superiore al massimale determinato a norma dell', paragrafo 2, o dell'. 3.   L'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concesso unicamente per le superfici la cui produzione è disciplinata da un contratto di trasformazione in uno dei prodotti elencati all', paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 1234/2007. 4.   Gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo ad altri criteri oggettivi e non discriminatori, tra cui l'appartenenza dell'agricoltore ad un'organizzazione o ad un gruppo di produttori riconosciuti rispettivamente ai sensi degli articoli 125 ter o 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:73:oj#art-97