Art. 96

Aiuti transitori alla superficie

In vigore dal 19 gen 2009
Aiuti transitori alla superficie 1.   Qualora siano applicati l', paragrafo 1, o l', paragrafo 1, nel corso del periodo menzionato in tali disposizioni può essere concesso un aiuto transitorio alla superficie, alle condizioni previste nella presente sezione, agli agricoltori che producono pomodori destinati all'industria di trasformazione. 2.   Qualora siano applicati l', paragrafo 2, o l', paragrafo 2, nel corso del periodo menzionato in tali disposizioni può essere concesso un aiuto transitorio alla superficie, alle condizioni previste nella presente sezione, agli agricoltori che producono uno o più prodotti ortofrutticoli di cui all', paragrafo 2, terzo comma, come stabilito dagli Stati membri, e destinati all'industria di trasformazione.
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