Art. 101
Premio per pecora e per capra
In vigore dal 19 gen 2009
Premio per pecora e per capra
1. L'agricoltore che alleva pecore nella sua azienda può beneficiare, su domanda, di un premio per il mantenimento delle pecore («premio per pecora»).
2. L'agricoltore che alleva capre nella sua azienda può beneficiare, su domanda, di un premio per il mantenimento delle capre («premio per capra»). Il premio è concesso agli agricoltori stabiliti in determinate zone in cui la produzione risponde ai due criteri seguenti:
a)
l'allevamento delle capre è orientato principalmente alla produzione di carni caprine;
b)
le tecniche di allevamento dei caprini e degli ovini sono di natura simile.
L'elenco delle zone suddette è stilato secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
3. I premi per pecora e per capra sono erogati sotto forma di un pagamento annuo per capitolo ammissibile, per anno civile e per agricoltore, nei limiti di massimali individuali. Il numero minimo di animali oggetto di una domanda di premio è determinato dallo Stato membro. Detto numero minimo non è inferiore a dieci né superiore a 50.
4. L'importo del premio per pecora è fissato a 21 EUR per pecora. Tuttavia, per gli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti a base di latte di pecora, l'importo del premio per pecora è di 16,8 EUR per pecora.
5. L'importo del premio per capra è fissato a 16,8 EUR per capra.
Storico versioni
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