Art. 102

Premio supplementare

In vigore dal 19 gen 2009
Premio supplementare 1.   Nelle zone in cui l'allevamento ovino e caprino costituisce un'attività tradizionale o contribuisce in modo significativo all'economia rurale, agli agricoltori è concesso un premio supplementare. Tali zone sono definite dagli Stati membri. Il premio supplementare è comunque concesso esclusivamente agli agricoltori la cui azienda è situata, almeno per metà della superficie agricola utilizzata, in una zona svantaggiata ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999. 2.   Il premio supplementare è concesso anche agli agricoltori che praticano la transumanza a condizione che: a) almeno il 90 % dei capi per i quali è chiesto il premio siano condotti al pascolo per almeno 90 giorni consecutivi in una zona ammissibile, definita a norma del paragrafo 1, e b) la sede dell'azienda sia situata in un'area geografica ben definita per la quale lo Stato membro comprovi che la transumanza corrisponde ad una prassi tradizionale d'allevamento ovino e/o caprino e che gli spostamenti degli animali sono resi necessari dall'insufficienza di foraggio durante il periodo della transumanza. 3.   L'importo del premio supplementare è fissato a 7 EUR per pecora e per capra. Il premio supplementare è concesso alle stesse condizioni previste per la concessione dei premi per pecora e per capra.
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