Art. 104
Limiti individuali
In vigore dal 19 gen 2009
Limiti individuali
1. Alla data del 1o gennaio 2009, il massimale individuale per agricoltore, di cui all', paragrafo 3, è pari al numero di diritti al premio da lui detenuti il 31 dicembre 2008 conformemente alle pertinenti norme comunitarie.
2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari ad assicurare che la somma dei diritti al premio sul loro territorio non superi i massimali nazionali stabiliti nel paragrafo 4 e che possa essere conservata la riserva nazionale di cui all'.
Alla scadenza del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie di cui all' e ove si applichi l', l'assegnazione dei massimali individuali ai produttori e la costituzione della riserva nazionale di cui all' sono effettuate entro la fine del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.
3. I diritti al premio ritirati a seguito dei provvedimenti adottati a norma del primo comma del paragrafo 2 sono annullati.
4. Si applicano i seguenti massimali nazionali:
Stato membro
Massimale nazionale
Bulgaria
2 058 483
Repubblica ceca
66 733
Danimarca
104 000
Estonia
48 000
Spagna
19 580 000
Francia
7 842 000
Cipro
472 401
Lettonia
18 437
Lituania
17 304
Ungheria
1 146 000
Polonia
335 880
Portogallo
2 690 000
Romania
5 880 620
Slovenia
84 909
Slovacchia
305 756
Finlandia
80 000
Totale
40 730 523
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