Art. 104

Limiti individuali

In vigore dal 19 gen 2009
Limiti individuali 1.   Alla data del 1o gennaio 2009, il massimale individuale per agricoltore, di cui all', paragrafo 3, è pari al numero di diritti al premio da lui detenuti il 31 dicembre 2008 conformemente alle pertinenti norme comunitarie. 2.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari ad assicurare che la somma dei diritti al premio sul loro territorio non superi i massimali nazionali stabiliti nel paragrafo 4 e che possa essere conservata la riserva nazionale di cui all'. Alla scadenza del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie di cui all' e ove si applichi l', l'assegnazione dei massimali individuali ai produttori e la costituzione della riserva nazionale di cui all' sono effettuate entro la fine del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. 3.   I diritti al premio ritirati a seguito dei provvedimenti adottati a norma del primo comma del paragrafo 2 sono annullati. 4.   Si applicano i seguenti massimali nazionali: Stato membro Massimale nazionale Bulgaria 2 058 483 Repubblica ceca 66 733 Danimarca 104 000 Estonia 48 000 Spagna 19 580 000 Francia 7 842 000 Cipro 472 401 Lettonia 18 437 Lituania 17 304 Ungheria 1 146 000 Polonia 335 880 Portogallo 2 690 000 Romania 5 880 620 Slovenia 84 909 Slovacchia 305 756 Finlandia 80 000 Totale 40 730 523
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Limiti individuali (Art. 104 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo