Art. 106
Riserva nazionale
In vigore dal 19 gen 2009
Riserva nazionale
1. Ogni Stato membro mantiene una riserva nazionale di diritti al premio.
2. I diritti al premio ritirati a norma dell', paragrafo 2 o di altre disposizioni comunitarie sono versati nella riserva nazionale.
3. Gli Stati membri possono assegnare diritti al premio ad agricoltori entro i limiti della riserva nazionale. Nell'assegnare diritti al premio, essi danno la precedenza in particolare ai nuovi agricoltori, ai giovani agricoltori o ad altri agricoltori prioritari.
Storico versioni
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