Art. 106

Riserva nazionale

In vigore dal 19 gen 2009
Riserva nazionale 1.   Ogni Stato membro mantiene una riserva nazionale di diritti al premio. 2.   I diritti al premio ritirati a norma dell', paragrafo 2 o di altre disposizioni comunitarie sono versati nella riserva nazionale. 3.   Gli Stati membri possono assegnare diritti al premio ad agricoltori entro i limiti della riserva nazionale. Nell'assegnare diritti al premio, essi danno la precedenza in particolare ai nuovi agricoltori, ai giovani agricoltori o ad altri agricoltori prioritari.
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Riserva nazionale (Art. 106 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo