Art. 108

Campo di applicazione

In vigore dal 19 gen 2009
Campo di applicazione Qualora si applichi l', gli Stati membri concedono, alle condizioni stabilite nella presente sezione e salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento, il pagamento o i pagamenti supplementari scelti dallo Stato membro interessato a norma di detto articolo.
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Campo di applicazione (Art. 108 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo