Art. 110

Premio speciale

In vigore dal 19 gen 2009
Premio speciale 1.   L'agricoltore che detiene nella sua azienda bovini maschi può beneficiare, su domanda, di un premio annuo speciale, concesso per anno civile e per azienda, entro i limiti dei massimali regionali, per un numero massimo di 90 capi per ciascuna delle fasce di età di cui al paragrafo 2. Ai fini del presente articolo, per «massimale regionale» s'intende il numero di capi che possono beneficiare del premio speciale in una regione e per anno civile. 2.   Il premio speciale è concesso al massimo: a) una volta nella vita di ogni toro a partire dall'età di nove mesi; oppure b) due volte nella vita di ogni manzo: i) la prima volta quando ha raggiunto nove mesi di età, ii) la seconda volta quando ha raggiunto 21 mesi di età. 3.   Per beneficiare del premio speciale, a) ogni capitolo che è oggetto di una domanda è allevato dall'agricoltore a fini di ingrasso durante un periodo da determinare secondo la procedura di cui all', paragrafo 2; b) ogni capitolo è accompagnato fino alla macellazione o all'esportazione da un passaporto emesso a norma dell' del regolamento (CE) n. 1760/2000, contenente tutte le informazioni sulla sua condizione riguardo al premio, o, in mancanza di tale passaporto, da un documento amministrativo equivalente. 4.   Se in una regione il numero totale dei tori di nove o più mesi di età e di manzi di età compresa tra nove e 20 mesi, che sono oggetto di una domanda e soddisfano le condizioni per la concessione del premio speciale, supera il massimale regionale applicabile determinato nel paragrafo 8, il numero complessivo dei capi ammissibili al premio a norma del paragrafo 2, lettere a) e b), per agricoltore e per l'anno in questione, è ridotto proporzionalmente. 5.   In deroga ai paragrafi 1 e 4 gli Stati membri possono modificare o sopprimere il limite di 90 capi per azienda e per fascia d'età, sulla base di criteri oggettivi che rientrino nella politica di sviluppo rurale e unicamente a condizione che tengano conto degli aspetti ambientali e occupazionali In tal caso gli Stati membri possono decidere di applicare il paragrafo 4 in modo da raggiungere il livello di riduzioni necessarie per conformarsi al massimale regionale applicabile, senza imporre tali riduzioni ai piccoli agricoltori che, per l'anno in questione, non abbiano presentato domande di concessione del premio speciale per un numero di animali superiore al numero minimo fissato dallo Stato membro. 6.   Gli Stati membri possono decidere di accordare il premio speciale al momento della macellazione dei bovini. In questo caso, il criterio di età di cui al paragrafo 2, lettera a), per i tori è sostituito dal peso minimo della carcassa di 185 kg. Il premio è versato o riversato agli agricoltori. 7.   L'importo del premio speciale è fissato a: a) 210 EUR per toro ammissibile al premio; b) 150 EUR per manzo ammissibile al premio e per fascia di età. 8.   Si applicano i seguenti massimali regionali: Stato membro Massimale regionale Bulgaria 90 343 Repubblica ceca 244 349 Danimarca 277 110 Germania 1 782 700 Estonia 18 800 Cipro 12 000 Lettonia 70 200 Lituania 150 000 Polonia 926 000 Romania 452 000 Slovenia 92 276 Slovacchia 78 348 Finlandia 250 000 Svezia 250 000
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Premio speciale (Art. 110 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo