Art. 112

Massimale individuale per le vacche nutrici

In vigore dal 19 gen 2009
Massimale individuale per le vacche nutrici 1.   Agli agricoltori che allevano vacche nutrici l'aiuto è concesso nei limiti dei massimali individuali fissati a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003. 2.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la somma dei diritti al premio sul loro territorio non superi i massimali nazionali stabiliti nel paragrafo 5 e possa essere conservata la riserva nazionale di cui all'. Alla scadenza del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie a norma dell' e ove si applichi l', paragrafo 1, l'assegnazione dei massimali individuali ai produttori e la costituzione della riserva nazionale di cui all' sono effettuate entro la fine del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. 3.   Qualora i provvedimenti di cui al paragrafo 2 comportino una riduzione nei massimali individuali degli agricoltori, tale riduzione ha luogo senza pagamento compensativo ed è decisa tenendo conto di criteri obiettivi, tra cui in particolare: a) la percentuale di utilizzazione dei massimali individuali da parte degli agricoltori durante i tre anni di riferimento precedenti il 2000; b) la realizzazione di un programma di investimenti o di estensivizzazione nel settore delle carni bovine; c) particolari circostanze naturali o l'applicazione di sanzioni, che abbiano causato il mancato versamento del premio o la sua riduzione nel corso di almeno un anno di riferimento; d) altre circostanze eccezionali, in seguito alle quali i pagamenti versati nel corso di almeno un anno di riferimento non corrispondono alla reale situazione constatata negli anni precedenti. 4.   I diritti al premio ritirati a seguito dei provvedimenti adottati a norma del primo comma del paragrafo 2 sono annullati. 5.   Si applicano i seguenti massimali nazionali: Stato membro Massimali nazionali Belgio 394 253 Bulgaria 16 019 Repubblica ceca 90 300 Estonia 13 416 Spagna 1 441 539 Francia 3 779 866 Cipro 500 Lettonia 19 368 Lituania 47 232 Ungheria 117 000 Malta 454 Austria 375 000 Polonia 325 581 Portogallo 458 941 Romania 150 000 Slovenia 86 384 Slovacchia 28 080
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Massimale individuale per le vacche nutrici (Art. 112 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo