Art. 113
Trasferimento di diritti al premio per vacca nutrice
In vigore dal 19 gen 2009
Trasferimento di diritti al premio per vacca nutrice
1. Se vende o cede in altro modo la sua azienda, l'agricoltore può trasferire tutti i suoi diritti al premio per vacca nutrice alla persona che subentra nell'azienda.
2. L'agricoltore di cui al paragrafo 1 può anche trasferire, in tutto o in parte, i suoi diritti ad altri agricoltori, senza trasferire l'azienda.
In caso di trasferimento di diritti al premio senza cessione dell'azienda, parte dei diritti trasferiti, entro un limite del 15 %, è riversata, senza alcuna compensazione, nella riserva nazionale dello Stato membro in cui l'azienda è situata, per essere ridistribuita gratuitamente.
3. Gli Stati membri:
a)
adottano le misure necessarie per evitare che i diritti al premio siano trasferiti fuori dalle zone o regioni sensibili in cui la produzione bovina è particolarmente importante per l'economia locale;
b)
possono prevedere che il trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda avvenga direttamente tra agricoltori o tramite la riserva nazionale.
4. Anteriormente ad una data che essi stabiliscono, gli Stati membri possono autorizzare trasferimenti temporanei della parte dei diritti al premio che l'agricoltore che li detiene non intende utilizzare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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