Art. 115
Giovenche
In vigore dal 19 gen 2009
Giovenche
1. In deroga all', paragrafo 3 del presente regolamento, gli Stati membri nei quali più del 60 % delle vacche nutrici e delle giovenche si trova in zone di montagna, ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1698/2005, possono decidere di gestire la concessione del premio per vacca nutrice per le giovenche separatamente da quello per le vacche nutrici, entro i limiti di un massimale nazionale distinto fissato dallo Stato membro interessato.
Il massimale nazionale distinto non è superiore al 40 % del massimale nazionale dello Stato membro in questione fissato nell', paragrafo 5. Il massimale nazionale è ridotto di un importo pari al massimale nazionale distinto. Se in uno Stato membro che si avvalga della facoltà di cui al presente paragrafo il numero totale di giovenche per le quali sia stata presentata una domanda e che soddisfano le condizioni previste per la concessione del premio per vacca nutrice supera il massimale nazionale distinto, il numero di giovenche ammissibili al premio per agricoltore e per l'anno in questione è ridotto in proporzione.
2. Ai fini del presente articolo, sono prese in considerazione unicamente le giovenche appartenenti ad una razza ad orientamento «carne» o ottenute da un incrocio con una di tali razze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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