Art. 117
Norme comuni relative ai premi
In vigore dal 19 gen 2009
Norme comuni relative ai premi
Per beneficiare dei pagamenti di cui alla presente sezione, gli animali sono identificati e registrati conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000.
Nondimeno, un animale è considerato ammissibile al pagamento anche nel caso in cui le informazioni di cui all', paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CE) n. 1760/2000 siano state comunicate all'autorità competente il primo giorno del periodo di detenzione di tale animale, come stabilito secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento.
Storico versioni
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