Art. 117

Norme comuni relative ai premi

In vigore dal 19 gen 2009
Norme comuni relative ai premi Per beneficiare dei pagamenti di cui alla presente sezione, gli animali sono identificati e registrati conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000. Nondimeno, un animale è considerato ammissibile al pagamento anche nel caso in cui le informazioni di cui all', paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CE) n. 1760/2000 siano state comunicate all'autorità competente il primo giorno del periodo di detenzione di tale animale, come stabilito secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento.
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Norme comuni relative ai premi (Art. 117 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo