Art. 116

Premio all'abbattimento

In vigore dal 19 gen 2009
Premio all'abbattimento 1.   L'agricoltore che detiene bovini nella sua azienda può beneficiare, su domanda, di un premio all'abbattimento. Il premio è concesso all'abbattimento dei capi ammissibili o alla loro esportazione verso un paese terzo nei limiti di massimali nazionali da determinare. Sono ammissibili al premio all'abbattimento: a) tori, manzi, vacche e giovenche a partire dall'età di otto mesi; b) vitelli di età superiore a un mese e inferiore a otto mesi la cui carcassa abbia un peso inferiore o pari a 185 kg. Gli animali di cui alle lettere a) e b) del secondo comma sono ammissibili al premio all'abbattimento a condizione di essere stati detenuti dall'agricoltore per un periodo da determinare. 2.   L'importo del premio è fissato: a) a 80 EUR per capitolo ammissibile, a norma del paragrafo 1, lettera a); b) a 50 EUR per capitolo ammissibile, a norma del paragrafo 1, lettera b). 3.   I massimali nazionali di cui al paragrafo 1 sono fissati per Stato membro e separatamente per entrambi i gruppi di animali previsti alle lettere a) e b) di tale paragrafo. Ciascun massimale è pari al numero degli animali di ciascuno di questi due gruppi che nel 1995 sono stati macellati nello Stato membro in questione. A tale massimale si aggiunge il numero degli animali esportati verso paesi terzi, secondo i dati dell'Eurostat o in base a qualsiasi altra informazione statistica ufficiale pubblicata per tale anno, riconosciuta dalla Commissione. Per i nuovi Stati membri si applicano i seguenti massimali nazionali: Tori, manzi, vacche e giovenche Vitelli di età superiore a un mese e inferiore a 8 mesi e la cui carcassa abbia un peso fino a 185 kg Bulgaria 22 191 101 542 Repubblica ceca 483 382 27 380 Estonia 107 813 30 000 Cipro 21 000 — Lettonia 124 320 53 280 Lituania 367 484 244 200 Ungheria 141 559 94 439 Malta 6 002 17 Polonia 1 815 430 839 518 Romania 1 148 000 85 000 Slovenia 161 137 35 852 Slovacchia 204 062 62 841 4.   Se in uno Stato membro il numero totale di animali per i quali è stata presentata una domanda in riferimento a uno dei due gruppi di animali di cui al paragrafo 1, lettere a) o b) e che soddisfano le condizioni per la concessione del premio all'abbattimento è superiore al massimale nazionale previsto per tale gruppo, il numero totale degli animali ammissibili al premio per tale gruppo e per agricoltore durante l'anno considerato è ridotto in proporzione.
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