Art. 116
Premio all'abbattimento
In vigore dal 19 gen 2009
Premio all'abbattimento
1. L'agricoltore che detiene bovini nella sua azienda può beneficiare, su domanda, di un premio all'abbattimento. Il premio è concesso all'abbattimento dei capi ammissibili o alla loro esportazione verso un paese terzo nei limiti di massimali nazionali da determinare.
Sono ammissibili al premio all'abbattimento:
a)
tori, manzi, vacche e giovenche a partire dall'età di otto mesi;
b)
vitelli di età superiore a un mese e inferiore a otto mesi la cui carcassa abbia un peso inferiore o pari a 185 kg.
Gli animali di cui alle lettere a) e b) del secondo comma sono ammissibili al premio all'abbattimento a condizione di essere stati detenuti dall'agricoltore per un periodo da determinare.
2. L'importo del premio è fissato:
a)
a 80 EUR per capitolo ammissibile, a norma del paragrafo 1, lettera a);
b)
a 50 EUR per capitolo ammissibile, a norma del paragrafo 1, lettera b).
3. I massimali nazionali di cui al paragrafo 1 sono fissati per Stato membro e separatamente per entrambi i gruppi di animali previsti alle lettere a) e b) di tale paragrafo. Ciascun massimale è pari al numero degli animali di ciascuno di questi due gruppi che nel 1995 sono stati macellati nello Stato membro in questione. A tale massimale si aggiunge il numero degli animali esportati verso paesi terzi, secondo i dati dell'Eurostat o in base a qualsiasi altra informazione statistica ufficiale pubblicata per tale anno, riconosciuta dalla Commissione.
Per i nuovi Stati membri si applicano i seguenti massimali nazionali:
Tori, manzi, vacche e giovenche
Vitelli di età superiore a un mese e inferiore a 8 mesi e la cui carcassa abbia un peso fino a 185 kg
Bulgaria
22 191
101 542
Repubblica ceca
483 382
27 380
Estonia
107 813
30 000
Cipro
21 000
—
Lettonia
124 320
53 280
Lituania
367 484
244 200
Ungheria
141 559
94 439
Malta
6 002
17
Polonia
1 815 430
839 518
Romania
1 148 000
85 000
Slovenia
161 137
35 852
Slovacchia
204 062
62 841
4. Se in uno Stato membro il numero totale di animali per i quali è stata presentata una domanda in riferimento a uno dei due gruppi di animali di cui al paragrafo 1, lettere a) o b) e che soddisfano le condizioni per la concessione del premio all'abbattimento è superiore al massimale nazionale previsto per tale gruppo, il numero totale degli animali ammissibili al premio per tale gruppo e per agricoltore durante l'anno considerato è ridotto in proporzione.
Storico versioni
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