Art. 114

Riserva nazionale di diritti al premio per vacca nutrice

In vigore dal 19 gen 2009
Riserva nazionale di diritti al premio per vacca nutrice 1.   Ogni Stato membro mantiene una riserva nazionale di diritti al premio per vacca nutrice. 2.   I diritti al premio ritirati a norma dell', paragrafo 2, secondo comma, o di altre disposizioni comunitarie sono versati nella riserva nazionale, fatto salvo l', paragrafo 4. 3.   Gli Stati membri utilizzano la riserva nazionale per assegnare, entro i limiti delle stesse, diritti al premio in particolare ai nuovi agricoltori, ai giovani agricoltori e ad altri agricoltori prioritari.
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