Art. 116 · Premio all'abbattimento

Art. 116

Premio all'abbattimento

In vigore dal 19 gen 2009
Premio all'abbattimento 1.   L'agricoltore che detiene bovini nella sua azienda può beneficiare, su domanda, di un premio all'abbattimento. Il premio è concesso all'abbattimento dei capi ammissibili o alla loro esportazione verso un paese terzo nei limiti di massimali nazionali da determinare. Sono ammissibili al premio all'abbattimento: a) tori, manzi, vacche e giovenche a partire dall'età di otto mesi; b) vitelli di età superiore a un mese e inferiore a otto mesi la cui carcassa abbia un peso inferiore o pari a 185 kg. Gli animali di cui alle lettere a) e b) del secondo comma sono ammissibili al premio all'abbattimento a condizione di essere stati detenuti dall'agricoltore per un periodo da determinare. 2.   L'importo del premio è fissato: a) a 80 EUR per capitolo ammissibile, a norma del paragrafo 1, lettera a); b) a 50 EUR per capitolo ammissibile, a norma del paragrafo 1, lettera b). 3.   I massimali nazionali di cui al paragrafo 1 sono fissati per Stato membro e separatamente per entrambi i gruppi di animali previsti alle lettere a) e b) di tale paragrafo. Ciascun massimale è pari al numero degli animali di ciascuno di questi due gruppi che nel 1995 sono stati macellati nello Stato membro in questione. A tale massimale si aggiunge il numero degli animali esportati verso paesi terzi, secondo i dati dell'Eurostat o in base a qualsiasi altra informazione statistica ufficiale pubblicata per tale anno, riconosciuta dalla Commissione. Per i nuovi Stati membri si applicano i seguenti massimali nazionali: Tori, manzi, vacche e giovenche Vitelli di età superiore a un mese e inferiore a 8 mesi e la cui carcassa abbia un peso fino a 185 kg Bulgaria 22 191 101 542 Repubblica ceca 483 382 27 380 Estonia 107 813 30 000 Cipro 21 000 — Lettonia 124 320 53 280 Lituania 367 484 244 200 Ungheria 141 559 94 439 Malta 6 002 17 Polonia 1 815 430 839 518 Romania 1 148 000 85 000 Slovenia 161 137 35 852 Slovacchia 204 062 62 841 4.   Se in uno Stato membro il numero totale di animali per i quali è stata presentata una domanda in riferimento a uno dei due gruppi di animali di cui al paragrafo 1, lettere a) o b) e che soddisfano le condizioni per la concessione del premio all'abbattimento è superiore al massimale nazionale previsto per tale gruppo, il numero totale degli animali ammissibili al premio per tale gruppo e per agricoltore durante l'anno considerato è ridotto in proporzione.
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