Art. 111

Premio per vacca nutrice

In vigore dal 19 gen 2009
Premio per vacca nutrice 1.   L'agricoltore che detiene nella sua azienda vacche nutrici può beneficiare, su domanda, di un premio per il mantenimento di vacche nutrici («premio per vacca nutrice»). Si tratta di un premio annuo concesso per anno civile e per agricoltore nei limiti di massimali individuali. 2.   Il premio per vacca nutrice è concesso a un agricoltore: a) che non consegni né latte né prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda durante dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda. La consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari effettuata direttamente dall'azienda al consumatore non costituisce tuttavia un impedimento alla corresponsione del premio; b) che consegni latte o prodotti lattiero-caseari, se la quota individuale complessiva di cui all' del regolamento (CEE) n. 1234/2007 è inferiore o pari a 120 000 kg. Sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori da essi definiti, gli Stati membri possono tuttavia decidere di modificare o di sopprimere tale limite quantitativo purché l'agricoltore detenga, per almeno sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di presentazione della domanda, un numero di vacche nutrici non inferiore al 60 % e un numero di giovenche non superiore al 40 % del numero per il quale è stato richiesto il premio. Al fine di determinare il numero di capi che possono beneficiare del premio a norma del primo comma, lettere a) e b), l'appartenenza delle vacche a una mandria nutrice oppure a una mandria lattiera è stabilita in base alla quota latte individuale del beneficiario disponibile nell'azienda il 31 marzo dell'anno civile considerato, espressa in tonnellate, e alla resa lattiera media. 3.   Il diritto dell'agricoltore al premio è limitato applicando il massimale individuale definito nell'. 4.   L'importo del premio è fissato a 200 EUR per capitolo avente diritto. 5.   Gli Stati membri possono concedere un premio nazionale supplementare per vacca nutrice, pari ad un massimo di 50 EUR per capitolo, purché esso non comporti discriminazioni tra gli allevatori dello Stato membro interessato. Per quanto riguarda le aziende situate in una regione quale definita negli del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (33), i primi 24,15 EUR per capitolo di tale premio supplementare sono finanziati dal FEAGA. Per quanto riguarda le aziende situate in tutto il territorio di uno Stato membro, se in tale Stato membro il patrimonio bovino conta una percentuale elevata di vacche nutrici, pari almeno al 30 % del numero totale di vacche, e se almeno il 30 % dei bovini maschi macellati appartiene alle classi di conformazione S ed E, il FEAGA finanzia il premio supplementare nella sua totalità. L'eventuale superamento di tali percentuali è determinato in base alla media dei due anni precedenti quello in cui è concesso il premio. 6.   Ai fini del presente articolo, sono prese in considerazione unicamente le giovenche appartenenti ad una razza ad orientamento «carne» o ottenute da un incrocio con una di tali razze ed appartenenti ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne.
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Premio per vacca nutrice (Art. 111 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo