Art. 108 · Campo di applicazione

Art. 108

Campo di applicazione

In vigore dal 19 gen 2009
Campo di applicazione Qualora si applichi l', gli Stati membri concedono, alle condizioni stabilite nella presente sezione e salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento, il pagamento o i pagamenti supplementari scelti dallo Stato membro interessato a norma di detto articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:73:oj#art-108