Art. 105
Trasferimento dei diritti al premio
In vigore dal 19 gen 2009
Trasferimento dei diritti al premio
1. Se vende o cede in altro modo la sua azienda, l'agricoltore può trasferire tutti i suoi diritti al premio alla persona che subentra nell'azienda.
2. L'agricoltore può anche trasferire, in tutto o in parte, i suoi diritti ad altri agricoltori, senza trasferire l'azienda.
In caso di trasferimento di diritti al premio senza cessione dell'azienda, parte dei diritti trasferiti, entro un limite del 15 %, è riversata, senza alcuna compensazione, alla riserva nazionale dello Stato membro in cui l'azienda è situata, per essere ridistribuita gratuitamente.
Gli Stati membri possono acquisire diritti al premio da agricoltori che accettano, su base volontaria, di cedere in tutto o in parte i loro diritti. In tal caso, gli importi per l'acquisizione di detti diritti possono essere versati agli agricoltori in questione a partire dai bilanci nazionali.
In deroga al paragrafo 1 e in circostanze debitamente giustificate, gli Stati membri possono prevedere che, in caso di vendita o altra cessione dell'azienda, il trasferimento di diritti sia effettuato tramite la riserva nazionale.
3. Gli Stati membri possono assumere le misure necessarie per evitare che i diritti al premio siano trasferiti fuori dalle zone o regioni sensibili in cui la produzione ovina è particolarmente importante per l'economia locale.
4. Anteriormente ad una data che essi stabiliscono, gli Stati membri possono autorizzare trasferimenti temporanei della parte dei diritti al premio che l'agricoltore che li detiene non intende utilizzare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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