Art. 100

Definizioni

In vigore dal 19 gen 2009
Definizioni Ai fini della presente sezione si intende per: a) «pecora», la femmina della specie ovina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età; b) «capra», la femmina della specie caprina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età.
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Definizioni (Art. 100 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo