Art. 66
Integrazione facoltativa del sostegno accoppiato parzialmente escluso dal regime di pagamento unico
In vigore dal 19 gen 2009
Integrazione facoltativa del sostegno accoppiato parzialmente escluso dal regime di pagamento unico
Se uno Stato membro:
a)
non assume la decisione di cui all', paragrafo 1, primo comma;
b)
se decide di non concedere i pagamenti per i bovini di cui all', paragrafo 2 dal 2011, in applicazione dell', paragrafo 1, secondo comma; ovvero
c)
se decide di non concedere i pagamenti per i prodotti ortofrutticoli in applicazione dell', paragrafo 1, terzo comma,
gli importi che erano disponibili per il sostegno accoppiato nell'ambito dei regimi di cui all'allegato XI, punto 4, sono integrati nel regime di pagamento unico a norma dell'.
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