Art. 47
Regionalizzazione del regime di pagamento unico
In vigore dal 19 gen 2009
Regionalizzazione del regime di pagamento unico
1. In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di suddividere non oltre il 50 % dei massimali regionali fissati a norma dell' tra tutti gli agricoltori le cui aziende sono situate nella regione interessata, compresi quelli che non detengono diritti all'aiuto.
2. Gli agricoltori ricevono diritti all'aiuto il cui valore unitario è calcolato dividendo la parte corrispondente del massimale regionale fissato a norma dell' per il numero di ettari ammissibili stabilito a livello regionale.
Il valore dei diritti all'aiuto è maggiorato nei casi in cui prima dell'applicazione del presente articolo l'agricoltore detenga diritti all'aiuto. A tal fine il valore unitario regionale di ciascuno dei diritti all'aiuto che l'agricoltore detiene è maggiorato di un importo calcolato in base al valore totale dei diritti all'aiuto che deteneva a una data fissata dallo Stato membro interessato. Tali maggiorazioni sono calcolate entro i limiti della parte del massimale regionale rimanente dopo l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il numero di diritti all'aiuto per agricoltore è pari al numero di ettari da lui dichiarati nell'anno di applicazione del regime di pagamento unico a livello regionale di cui all', paragrafo 1, a norma dell', paragrafo 2, tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.
4. I diritti all'aiuto detenuti dagli agricoltori prima della suddivisione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono revocati e sostituiti dai nuovi diritti di cui al paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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