Art. 71

Fondi di mutualizzazione per le malattie degli animali e delle piante e per gli incidenti ambientali

In vigore dal 19 gen 2009
Fondi di mutualizzazione per le malattie degli animali e delle piante e per gli incidenti ambientali 1.   Gli Stati membri possono prevedere il versamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori per le perdite economiche provocate dall'insorgenza di focolai di epizoozie o di malattie delle piante o dal verificarsi di un incidente ambientale, attraverso contributi finanziari a fondi di mutualizzazione. 2.   Ai fini del presente articolo si intende per: a) «fondo di mutualizzazione», un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio ordinamento legislativo interno, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare del versamento di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate dall'insorgenza di focolai di epizoozie o di malattie delle piante o dal verificarsi di un incidente ambientale; b) «perdita economica», costo aggiuntivo sostenuto dall'agricoltore in conseguenza di misure eccezionali prese per ridurre l'offerta sul mercato in questione o qualsiasi calo consistente della produzione; c) «incidente ambientale», un fenomeno specifico di inquinamento, contaminazione o degrado della qualità dell'ambiente connesso a un determinato evento e di portata geografica limitata. Non sono compresi i rischi ambientali generali non riferibili a un evento specifico, come i cambiamenti climatici o le piogge acide. 3.   Per quanto riguarda le epizoozie, la compensazione finanziaria può essere concessa solo per le malattie riportate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell'allegato della decisione 90/424/CEE. 4.   Gli Stati membri provvedono a che non siano ulteriormente compensate a norma del paragrafo 1 le perdite economiche compensate in virtù di altre disposizioni comunitarie, fra cui l' del regolamento (CE) n. 1234/2007, e di altre misure sanitarie, veterinarie o fitosanitarie. 5.   I fondi di mutualizzazione versano la compensazione finanziaria direttamente agli agricoltori affiliati che hanno subito perdite economiche. Le compensazioni finanziarie versate dai fondi di mutualizzazione provengono dalle seguenti fonti: a) capitale di base del fondo costituito dai contributi degli agricoltori affiliati e non affiliati o da altri operatori della catena agricola; o b) prestiti assunti dal fondo a condizioni commerciali; e c) importi recuperati a norma del paragrafo 11. Il capitale sociale iniziale non è costituito da fondi pubblici. 6.   I contributi finanziari di cui al paragrafo 1 possono riguardare: a) i costi amministrativi di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartiti al massimo su un triennio; b) il rimborso del capitale e degli interessi dei prestiti commerciali assunti dal fondo di mutualizzazione ai fini del versamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori; c) gli importi attinti al capitale sociale del fondo di mutualizzazione per il versamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori. La durata minima e massima dei prestiti commerciali ammissibili al beneficio del contributo finanziario è determinata dalla Commissione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Se la compensazione finanziaria è versata a norma del primo comma, lettera c), il contributo finanziario pubblico segue lo stesso ritmo di un prestito commerciale di durata minima. 7.   I contributi finanziari non superano il 65 % dei costi di cui al paragrafo 6. I costi non coperti dai contributi finanziari sono a carico degli agricoltori affiliati. Gli Stati membri possono limitare i costi ammissibili al beneficio del contributo finanziario mediante l'applicazione di: a) massimali per fondo; b) massimali unitari adeguati. 8.   La spesa sostenuta dagli Stati membri per la concessione di contributi finanziari è cofinanziata dalla Comunità mediante le risorse di cui all', paragrafo 1, nella misura del 75 %. Il primo comma lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di provvedere alla copertura della propria partecipazione e/o della partecipazione degli agricoltori affiliati al finanziamento, dei contributi finanziari in tutto o in parte attraverso regimi obbligatori di responsabilità collettiva applicati nei settori interessati. Ciò è possibile in deroga al disposto degli articoli 125 terdecies e 125 quindecies del regolamento (CE) n. 1234/2007. 9.   Gli Stati membri definiscono le regole applicabili alla costituzione e alla gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in caso di crisi, nonché alla gestione di tali regole e al controllo della loro applicazione. 10.   Gli Stati membri presentano ogni anno alla Commissione una relazione sull'attuazione del presente articolo. La forma, il contenuto, le scadenze e i termini di presentazione di tale relazione sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 11.   Se a un agricoltore è riconosciuta una compensazione finanziaria da parte di un fondo di mutualizzazione ai sensi del presente articolo, qualsiasi diritto legale in ordine al risarcimento dei danni per le perdite economiche compensate che l'agricoltore può detenere a norma delle disposizioni del diritto comunitario o nazionale nei confronti di terzi è trasferito al fondo di mutualizzazione secondo le modalità decise dallo Stato membro interessato.
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Fondi di mutualizzazione per le malattie degli animali e delle piante e per gli incidenti ambientali (Art. 71 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo