Art. 72

Disposizioni transitorie

In vigore dal 19 gen 2009
Disposizioni transitorie 1.   Se uno Stato membro ha applicato l' del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli importi di cui a tale articolo sono integrati nel regime di pagamento unico ai sensi dell' del presente regolamento. 2.   In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro che ha applicato l' del regolamento (CE) n. 1782/2003, se decide di applicare il sostegno specifico previsto nel presente capitolo, può utilizzare gli importi di cui all' del regolamento (CE) n. 1782/2003 per ottenere le risorse necessarie ai sensi dell', paragrafo 6 del presente regolamento. Se le risorse necessarie di cui all', paragrafo 6 sono inferiori agli importi di cui all' del regolamento (CE) n. 1782/2003, la differenza è integrata nel regime di pagamento unico ai sensi dell' del presente regolamento. 3.   Uno Stato membro che ha applicato a norma dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003 misure incompatibili con il presente capitolo, se decide di applicare il sostegno specifico previsto dal presente capitolo, può decidere, entro il 1o agosto 2009, di applicare ai sensi dell' del presente regolamento le misure comunicate alla Commissione ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003 e le relative norme di applicazione durante il 2010, il 2011 e il 2012. In deroga all', paragrafo 4, il sostegno complessivo a titolo delle misure di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) ed e) può essere limitato al massimale fissato per il pertinente Stato membro in applicazione dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003. In tal caso gli Stati membri possono anche decidere, entro il 1o agosto 2009, di adattare tali misure annualmente per renderle compatibili con il presente capitolo. Se uno Stato membro decide di non rendere le misure compatibili, gli importi in questione sono integrati nel regime di pagamento unico ai sensi dell' del presente regolamento. 4.   Gli Stati membri possono concedere il sostegno di cui al presente capitolo a decorrere dal 2009 a condizione che, in deroga all', paragrafo 6 del presente regolamento, essi finanzino il sostegno di cui all', paragrafo 1 soltanto utilizzando gli importi della riserva nazionale e che le disposizioni nazionali siano introdotte entro la data fissata dallo Stato membro per la presentazione delle domande di aiuto.
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Disposizioni transitorie (Art. 72 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo