Art. 58 · Assegnazione regionale dei massimali nazionali di cui all'articolo 40

Art. 58

Assegnazione regionale dei massimali nazionali di cui all'articolo 40

In vigore dal 19 gen 2009
Assegnazione regionale dei massimali nazionali di cui all' 1.   I nuovi Stati membri possono applicare il regime di pagamento unico a livello regionale. 2.   I nuovi Stati membri definiscono le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori. 3.   Se del caso, i nuovi Stati membri dividono fra le regioni i massimali nazionali di cui all', previa applicazione eventuale delle riduzioni di cui all', secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
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