Art. 62
Condizioni applicabili ai diritti all'aiuto
In vigore dal 19 gen 2009
Condizioni applicabili ai diritti all'aiuto
1. I diritti all'aiuto stabiliti a norma del presente capitolo possono essere trasferiti soltanto all'interno della stessa regione o tra regioni aventi gli stessi diritti per ettaro.
2. I nuovi Stati membri possono decidere, in ottemperanza al principio generale del diritto comunitario, di ravvicinare il valore dei diritti all'aiuto, stabiliti a norma del presente capitolo. La decisione è adottata entro il 1o agosto dell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.
Ai fini dell'applicazione del primo comma, i diritti all'aiuto sono sottoposti a modifiche annue progressive in base a criteri oggettivi e non discriminatori e secondo tappe annue prestabilite.
3 Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, un agricoltore può trasferire i suoi diritti all'aiuto senza terra soltanto dopo aver attivato, ai sensi dell', almeno l'80 % dei suoi diritti all'aiuto per almeno un anno civile, oppure dopo aver ceduto volontariamente alla riserva nazionale tutti i diritti all'aiuto non utilizzati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.
Storico versioni
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